Fino al 31 dicembre 2021 sarà possibile usufruire delle detrazioni fiscali per le spese sostenute per l’adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1, 2 e 3).
La detrazione “base” spettante è del 50% da ripartire in cinque quote annuali di importo uguale, ma la soglia si spinge sino al 70% o all’80%, rispettivamente, quando dalla realizzazione degli interventi si ottiene una riduzione del rischio sismico di 1 o 2 classi e, addirittura, con lo stesso criterio, fino al 75% ed all’85% quando si tratti di interventi condominiali.
La detrazione è ammissibile per spese fino a 96.000 euro per ciascun anno per unità immobiliare, sia di tipo abitativo sia di tipo produttivo, quindi sia per le persone fisiche (irpef) sia per le persone giuridiche (ires).
Di grande rilievo, inoltre, il fatto che per acquisti di immobili (o parte di essi) demoliti e ricostruiti in un Comune in zona sismica 1, è possibile detrarre dalle imposte tra il 75% e l’85% del costo di acquisto (anche in questo caso fino a 96.000 euro).
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